Enciclopedia delle armi - a cura di Edoardo Mori
   
 

Home > Menu 1 > Sottomenu > Documento


LE NORME INTRUSE E IL RITIRO DELLE ARMI - Angelo Vicari

La scienza della legislazione, o legistica, che si occupa dello studio per la redazione di buone leggi, definisce norma intrusa quella inserita in una legge che regola una materia del tutto diversa rispetto a quella della norma inserita. Ciò comporta una difficoltà di conoscenza da parte dell’uomo della strada e anche dagli addetti ai lavori, perché il titolo della legge non fa presumere che all’interno della stessa si possa trovare anche la norma intrusa, che si sta cercando. Pertanto, tale inserimento, comporta un inquinamento legislativo che rende la legge oscura e spesso difficilmente applicabile.
Tale procedimento è diventato sempre più frequente, per cui, lo stesso Presidente della Repubblica Mattarella, nel 2020, richiamò formalmente l’attenzione dei Presidenti dei due rami del Parlamento sulla necessità che, in sede di conversione dei decreti-legge, non vengano inserite norme palesemente eterogenee rispetto all’oggetto e alle finalità dei provvedimenti d’urgenza, richiamando anche la sentenza della Corte Costituzionale n. 247/2019.
Tra le tante, possiamo definire norma intrusa l’art. 39 quater, relativo alle disposizioni in materia di comunicazione di trattamenti sanitari obbligatori all’autorità, inserito nel D. L. n. 77 del 31 maggio 2021, che regolamenta la governance del piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure, più comunemente conosciuto come legge sulla semplificazione. Per maggior precisione, l’art. 39 quater, non presente inizialmente nel D.L. 77, fu inserito, attraverso un emendamento, nel passaggio in legge (L. 29 luglio 2021 n. 108).
L’art. 39 quater è un tipico esempio di norma intrusa perché contiene disposizioni di sicurezza pubblica finalizzate ad un tempestivo intervento delle Forze di polizia per il ritiro delle armi a soggetti non più affidabili a seguito di trattamenti sanitari obbligatori (TSO) disposti dal Sindaco, in qualità di Autorità sanitaria. Invece, il D.L. 77/2021 riguarda tutt’altra materia, essendo finalizzato a semplificare e agevolare la realizzazione dei traguardi e degli obiettivi stabiliti dal piano nazionale di ripresa e resilienza (art. 1).
E’ opportuno ricordare che la materia, di cui all’art. 39 quater, aveva necessità ed urgenza di essere regolamentata. Infatti, nel giugno del 2021, ad Ardea (Roma), un giovane ingegnere, già sottoposto a ricovero per TSO, per malattia mentale, uccise, con la pistola del defunto padre, due bambini ed un anziano, che era intervenuto in difesa di questi ultimi.
Il legislatore, a seguito della indignazione popolare per la strage, si vide costretto ad intervenire d’urgenza per regolamentare la necessità che le Forze di polizia fossero messe tempestivamente a conoscenza dei ricoveri di persone sottoposte a TSO, per il ritiro di armi ed munizioni.
Ma, nonostante le buone intenzioni, è da evidenziare che la scelta di regolamentare tale materia, inserendola in una legge che tutto aveva a che fare meno che con la sicurezza pubblica, non sembra sia stata una scelta particolarmente felice.
Infatti, a distanza di tempo, non sarà facile rintracciare la normativa in questione in una legge sulla semplificazione.
Dunque, riesce di difficile comprensione l’iter  logico/giuridico seguito dal legislatore. Pur riconoscendo la necessità di un intervento urgente per colmare la lacuna normativa, non si capisce perché ci si sia serviti di una legge sulla semplificazione, invece di provvedere con un decreto legge autonomo, che avrebbe potuto regolamentare tale materia inserendola nell’art. 39 del T.U.L.P.S., relativo al divieto di tenere armi da parte di chi può abusarne, semplificandone la ricerca, lettura e interpretazione. Avrebbe potuto essere anche l’occasione per introdurre una norma a tutela del cittadino, limitato nel diritto di proprietà, la cui mancanza rende in parte incostituzionale l’art. 39. Infatti c’è da chiedersi come sia possibile per il Prefetto confiscare le armi, senza la possibilità di un immediato controllo giudiziario, tenuto conto, invece, della severità delle norme sul sequestro penale.
Una ulteriore difficoltà di lettura e interpretazione dell’art. 39 quarter si riscontra nella stessa formulazione. Infatti, i due commi di cui è composto l’art. 39 quater, pur essendo disposizioni analoghe (obbligo del Sindaco di comunicare i TSO alle Forze di polizia, c.1; stesso obbligo al Prefetto, c. 2), sono stati separati, andando il comma 1 a modificare/integrare l’art. 6 del D.L.vo 204/2010, lasciando, invece, l’obbligo di cui al comma 2 nel D.L. 77/2021.  
Non si riesce a comprendere per quale motivo si sia voluto costringere il lettore/interprete a rintracciare una legge del 2010 per inserire le modifiche introdotte dal c.1, con conseguente difficoltà di lettura.
Non vogliamo pensar male, ma forse si può sospettare che chi ha redatto la norma, si sia reso conto che, inserendo la comunicazione del TSO alle Forze di polizia nell’art. 6 del D.L.vo 204/2010, tale obbligo non sarebbe mai stato applicato, per la mancanza di un regolamento attuativo. Infatti, il decreto di cui all’art. 6, che il Ministro della Salute, di concerto con quello dell’Interno, avrebbe dovuto emanare per disciplinare i nuovi requisiti psicofisici per le licenze di armi e definire le modalità per lo scambio di informazioni tra Forze di polizia e Servizio sanitario nazionale, non ha mai visto la luce dal 2011!........Quindi, visto il tempo trascorso, non pensiamo proprio che l’obbligo del Sindaco di comunicare i TSO alle Forze di polizia potrà mai trovare applicazione, dovendo aspettare che vengano stabilite le modalità informatiche e telematiche, dall’oramai dimenticato decreto.
 Pertanto, tale disposizione rimarrà una norma sospesa nel limbo di tante norme che, anche se pubblicate sulla Gazzetta ufficiale, non possono essere applicate per mancanza di un regolamento di attuazione ( si ricordi, per esempio, la previsione di comunicare il rilascio di licenze di porto di armi ai conviventi, stabilita sempre dal D.L.vo 204/2010, non ancora attuata per mancanza di regolamentazione).
Per rendere subito operativo tale obbligo, bastava inserire la frase la comunicazione andrà fatta nel rispetto delle norme sulla privacy.
Inoltre, non si comprende come tale obbligo non venga disposto in modo diretto, ma indirettamente, attraverso la previsione di una regolamentazione (stabilire le modalità informatiche). Per una più facile lettura, sarebbe stato meglio inserire, prima, l’obbligo di comunicazione alle Forze di polizia e, a seguire, le modalità di attuazione.
Un ulteriore dubbio nasce considerando che il  Sindaco deve comunicare i trattamenti sanitari obbligatori sia alle Forze di polizia che al Prefetto, con la sola differenza che alle Forze di polizia dovrà essere comunicata anche l’adozione di misure, non meglio specificate. Riesce difficile comprendere quale necessità vi sia di obbligare il Sindaco, già oberato e responsabilizzato di mille incombenze, di informare due organismi, ambedue deputati alla tutela della sicurezza pubblica, evidenziato anche che lo stesso art. 39 quater, c. 2, prevede che il Prefetto, titolare della potestà di applicazione dell’art. 39 del TULPS, applica quest’ultimo solo dopo che accerti, per il tramite dell’ufficio o comando delle Forze di polizia che il soggetto interessato detiene, a qualsiasi titolo, armi.
Per realizzare la finalità della norma, in particolare la necessità di consentire un intervento tempestivo, era più che sufficiente la comunicazione alle Forze di polizia che, in base all’art. 39 hanno anche la potestà di intervenire autonomamente, quando vi sia urgenza, senza attendere il provvedimento formale del Prefetto, come, peraltro, richiamato nello stesso art. 39 quater, c. 2; quando un soggetto sia ricoverato con TSO non si può certo disconoscere l’urgenza di intervenire per il ritiro cautelare delle armi!...., senza aspettare il provvedimento prefettizio e prima che il soggetto venga dimesso entro il termine massimo previsto di sette giorni.
Una ulteriore problematica per l’applicazione pratica della normativa in argomento, si prospetta in merito all’individuazione dei soggetti sottoposti a TSO da segnalare. Infatti, quando sarà e se sarà redatto l’oramai famoso decreto del Ministro della Salute, di cui all’art. 6 del D.L.vo 204, il Sindaco dovrà comunicare agli uffici o comandi delle Forze di polizia l’adozione di misure o trattamenti sanitari obbligatori, ma non tutti, dovendo scegliere solo quelli connessi a patologie che possano determinare il venir meno dei requisiti psico-fisici per l’idoneità all’acquisizione, alla detenzione e al rilascio di qualsiasi licenza di porto d’armi, nonché al rilascio del nulla osta (art. 39 quater, c.1, lett.b).
Analoga comunicazione, escluse e le generiche misure, deve essere già fatta dal Sindaco al Prefetto (il c. 2 dell’art. 39 quater è entrato subito in vigore, non prevedendo un regolamento attuativo) sempre e solo per quei soggetti sottoposti a TSO per patologie suscettibili di determinare il venir meno dei requisiti psico-fisici per l’idoneità alle licenze di armi.
Sebbene il Sindaco sia Autorità sanitaria, c’è da chiedersi se sia in grado, o chi per lui, di valutare quali patologie siano suscettibili di determinare il venir meno dei requisiti psico-fisici, assumendosi la responsabilità di scegliere i soggetti sottoposti a TSO da segnalare, pur tenuto conto che il TSO può essere disposto anche a carico di persone affette da malattie altamente infettive e quindi pericolose per la salute pubblica e che rifiutino le cure; casi rarissimi, ma anche questi spesso possono portare squilibri nella mente.
È di chiara evidenza che, nella prassi, tale scelta di quali patologie siano da segnalare non sarà mai, giustamente, applicata, considerando che, nessun soggetto sottoposto a TSO, per qualsiasi patologia, può dare affidamento di non abusare delle armi!....
Un ultimo dubbio interpretativo, ma non per questo meno importante, riguarda la previsione resta ferma la possibilità per l’ufficio o comando delle Forze di polizia di disporre il ritiro cautelare delle armi, munizioni e materie esplodenti, ai sensi dell’art. 39, secondo comma (art. 39 quater, c. 2). Con la locuzione Forze di polizia, si conferisce la potestà di intervento di iniziativa, nei casi d’urgenza, alla Polizia di Stato, Carabinieri e Guardia di finanza, il che esclude, implicitamente, la Polizia municipale,che è una Forza pubblica, ma non una Forza di polizia (art 16  l. 121/1981), invece già autorizzata in precedenza dal D.L.vo 121/2013; quest’ultimo, infatti, consente il ritiro d’urgenza agli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza, fra cui rientrano i membri della Polizia Municipale, riconosciuti tali con provvedimento prefettizio. Sorge quindi il dubbio se la nuova norma, parlando di ufficio o comando delle Forze di polizia, abbia inteso o meno escludere gli agenti di p.s. della Polizia Municipale. Sapendo come queste leggi vengono scritte da orecchianti che non conoscono la differenza fra Forze di polizia, Forze armate, Forza pubblica e seguendo la logica delle cose, siamo convinti che la competenza degli agenti di p.s. della Polizia Municipale non sia venuta meno.  
Purtroppo, le norme intruse equelle che non possono trovare applicazione pratica per mancanza di regolamenti attuativi, diventano sempre più frequenti, creando difficoltà di interpretazione da parte dell’uomo della strada, ma anche degli stessi addetti ai lavori.
Già i tecnici sono inclini ai bizantinismi giuridici nel predisporre i testi di legge, figurarsi che succede quando i politici intervengono con i loro emendamenti, inseriti solo a fini elettorali.
Per ora non c’è che da sperare nella Corte Costituzionale che ha affermato che una legge oscura è in contrasto con l’art 3 della Costituzione (Sent. n. 110, 5 giugno 2023).
In futuro c’è da sperare nell’intelligenza artificiale, sempreché non vengano usati algoritmi che prendano spunto dalle leggi attuali.
Purtroppo, recenti esperimenti hanno confermato che neppure la AI può trovare un filo logico nel caos delle norme o decisioni.

Firenze 9 febbraio 2024                                  ANGELO VICARI

 

 



email email - Edoardo Mori
  http://www.earmi.it - Enciclopedia delle armi © 1997
www.earmi.it